EMERGENZA COVID-19. ISTITUZIONE ‘ZONA ROSSA’ IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER I GIORNI 3-4-5 APRILE 2021.
Con il DPCM 2 marzo 2021 ed il Decreto Legge 13 marzo 2021 il Governo nazionale ha disposto l’attivazione delle limitazioni relative alla ‘zona rossa’ in tutto il territorio nazionale per le feste di Pasqua (SABATO 3, DOMENICA 4 E LUNEDI’ 5 APRILE 2021), per fare fronte all’aumento della diffusione dei contagi da Covid19.
Trovano pertanto applicazione le misure di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30:
SPOSTAMENTI consentiti solo per ragioni di lavoro, salute o motivata necessità e urgenza, dalle ore 5.00 alle 22.00.
Consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
Consentito svolgere individualmente ATTIVITA’ MOTORIA in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Le attività di RISTORAZIONE sono aperte dalle ore 5.00 alle ore 22.00 SOLO PER L’ASPORTO, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre le attività prevalenti di BAR o simili possono effettuare SOLO L’ASPORTO DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 18.00.
La consegna a domicilio è sempre consentita, senza limiti di orario.
Sono sospese le ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Le attività di commercio al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Sono sospese le attività inerenti SERVIZI ALLA PERSONA, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (Barbieri, parrucchieri, centri estetici).
Per maggiori informazioni consultare il sito del Governo con le apposite FAQ all’indirizzo:
Per coloro che fanno RIENTRO IN SICILIA vige l’obbligo di registrazione sulla piattaforma online www.siciliacoronavirus.it ed inoltre, in via alternativa:
– di aver eseguito un tampone molecolare con esito negativo nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio regionale;
– di effettuazione del test rapido all’arrivo in Sicilia a cura dell’ASP competente per territorio, con obbligo di ripeterlo dopo 5 giorni;
– di rimanere in isolamento domiciliare fiduciario per 10 giorni senza effettuare tampone.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE alla stretta osservanza delle misure di prevenzione del contagio, così sintetizzabili:
Mantenere il DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE di almeno 1 metro.
Indossare la MASCHERINA PROTETTIVA sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti se non è possibile mantenere costantemente la distanza minima interpersonale di 1 metro.
Mantenere una costante IGIENE DELLE MANI e delle superfici con cui si viene a più stretto contatto.
COMUNICARE immediatamente al proprio medico curante se vi siano SINTOMI riconducibili al virus Covid-19, quali temperatura corporea superiore a 37° C, tosse secca ecc.