EMERGENZA COVID-19. ‘ZONA GIALLA’ IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DAL 17 MAGGIO 2021.

🟡 A partire da LUNEDI’ 17 MAGGIO 2021 in tutto il territorio della Regione Siciliana entrano in vigore le misure previste dalla c.d. “Zona Gialla”, in vista della graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, come disposto dal Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52.

➡️ Trovano pertanto applicazione le misure di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, Capo III, articoli da 8 a 32.

🚗 SPOSTAMENTI:
– senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
– dalle ore 5.00 alle 22.00, verso località della zona bianca o gialla, senza doverne giustificare il motivo;
– dalle 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

☕️ Le attività di RISTORAZIONE sono aperte dalle ore 5.00 alle ore 22.00, comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti.
CONSUMO AL TAVOLO ESCLUSIVAMENTE ALL’APERTO nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione.

FINO AL 31 MAGGIO 2021 COMPRESO NON E’ INVECE CONSENTITO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE ALL’INTERNO DEI LOCALI.

⚠ L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei servizi igienici, per effettuare il pagamento del conto (ove non fosse possibile effettuarlo all’esterno) o per acquistare i prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a tali necessità e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti.
Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la VENDITA CON ASPORTO di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Dal 1° GIUGNO 2021 sarà consentita l’attività dei servizi di ristorazione, svolta da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5.00 alle 18.00.

🛒 Le attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’INGRESSO UNO ALLA VOLTA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI “DI VICINATO” (FINO A 40 MQ), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita, differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita.

A tal fine, è obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali.

📚 Continua l’attività DIDATTICA IN PRESENZA per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

Per le Scuole Secondarie di II grado è invece garantita la didattica in presenza in misura variabile dal 50% al 75% degli studenti.

🚴 È consentito praticare ATTIVITA’ MOTORIA, esclusivamente all’aperto, all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.

⚽️⛹️‍♂️ L’ATTIVITA’ SPORTIVA di base INDIVIDUALE, DI SQUADRA E DI CONTATTO può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate ALL’APERTO, negli spazi all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati del proprio Comune o, nel rispetto delle disposizioni relative agli spostamenti, di un altro Comune, in conformità con quanto previsto dall’allegato 5 delle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi.

Dal 1° giugno sarà possibile svolgere attività sportiva anche all’interno di luoghi al chiuso.

🏛 Per gli UFFICI PUBBLICI, come da Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale).
Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente aerazione dei locali.

Le amministrazioni curano che venga effettuata un’accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti e che sia mantenuta un’adeguata distanza tra gli operatori pubblici e l’utenza.

🎤 Lo svolgimento delle MANIFESTAZIONI PUBBLICHE è consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti e comunque in assenza di pubblico.

🎨 L’apertura al pubblico dei MUSEI e degli altri luoghi della cultura è assicurato, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, con modalità di FRUIZIONE CONTINGENTATA nel rispetto delle misure anti-Covid.

IL SABATO E NEI GIORNI FESTIVI il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid.

🎬 Consentito lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in SALE TEATRALI, DA CONCERTO, CINEMATOGRAFICHE, LIVE-CLUB (locali di musica dal vivo, nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto.
Gli spettacoli in presenza di pubblico devono svolgersi ESCLUSIVAMENTE CON POSTI A SEDERE PREASSEGNATI e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Inoltre, la CAPIENZA CONSENTITA non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

🆓 Le “CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19” anche dette “GREEN PASS”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale.
In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento;
c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Le tre certificazioni verdi COVID-19 hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti:
a) la certificazione di avvenuta vaccinazione ha una validità di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima dose prevista.
b) la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dalla guarigione stessa ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, l’interessato viene nuovamente identificato come positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2021 sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo.
c) la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea e quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Ue sono riconosciute come equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

ℹ Per maggiori informazioni consultare il sito del Governo con le apposite FAQ all’indirizzo:

⚠️ SI RICHIAMA L’ATTENZIONE alla stretta osservanza delle misure di prevenzione del contagio, così sintetizzabili:

↔️ Mantenere il DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE di almeno 1 metro.
😷 Indossare la MASCHERINA PROTETTIVA sia in luoghi chiusi che in luoghi aperti se non è possibile mantenere costantemente la distanza minima interpersonale di 1 metro.
🧴 Mantenere una costante IGIENE DELLE MANI e delle superfici con cui si viene a più stretto contatto.

👨‍⚕️ COMUNICARE immediatamente al proprio medico curante se vi siano SINTOMI riconducibili al virus Covid-19, quali temperatura corporea superiore a 37° C, tosse secca ecc.

ℹ Per tutte le informazioni necessarie:

🌐 SITO WEB DEDICATO: www.siciliacoronavirus.it
📶 NUMERO VERDE D.R.P.C. 800.45.87.87
☎️ POLIZIA MUNICIPALE: 366.6861814

☎️ PROTEZIONE CIVILE COMUNALE: 339.8758337

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